STATUTO

Art. 1 – Costituzione e denominazione

1. In data 04/12/2017 è costituita l’Associazione ACCADEMIA ITALIANA FORMATORI in sigla “AC.I.FORM.”, il cui funzionamento è regolato dal presente Statuto, dal relativo Codice Etico e dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile.

2. L’Associazione ed i suoi organi direttivi hanno sede a Bari in Via Vincenzo Sassanelli, 56. Il trasferimento della sede legale, che può avvenire su specifica autorizzazione del Consiglio Direttivo, non comporta modifica statutarie.

3. l’Associazione AC.I.FORM. può istituire, con specifica deliberazione del Comitato Esecutivo, uffici distaccati, sedi regionali, sedi territoriali, comitati e gruppi tecnico/scientifici, organismi professionali, costituire proprie società di servizi e assumere partecipazioni in società e in organizzazioni ai fini del raggiungimento degli obbiettivi associativi.

4. Il Comitato Esecutivo, con apposita deliberazione, nominerà i responsabili di tutti gli enti o gli uffici sopraindicati che dovranno essere in regola con l’adesione all’Associazione e possedere i requisiti richiesti dalle normative vigenti e sottoscrivere un accordo di convenzione con l’Associazione.

5. L’Associazione si configura come “Ente esponenziale” della categoria anche ai fini della rappresentanza e tutela sindacale degli operatori dei settori della sicurezza, della salute e dell’ambiente nei luoghi di lavoro e di vita.

Art. 2 – Durata

La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Associati appositamente convocata con le modalità previste all’Articolo 11.

Art. 3 – Scopi

1. L’ Associazione AC.I.FORM., non persegue fini di lucro e si prefigge i seguenti scopi:

a) rappresentanza, valorizzazione e tutela delle figure professionali operanti nel campo della sicurezza, salute e ambiente nei luoghi di lavoro e di vita, anche attraverso la qualificazione e la certificazione volontaria;

l’Associazione AC.I.FORM. opera in particolare mediante l’aggregazione di associazioni professionali specialistiche per i vari campi della prevenzione, per agevolare, nel rispetto delle regole sulla concorrenza, l’individuazione e la precisazione dei contenuti di tali figure professionali e con esse la tutela degli utenti;

b) promozione dell’aggiornamento e dell’avanzamento tecnico-scientifico anche mediante attività d’informazione e di formazione in grado di favorire il continuo miglioramento culturale e professionale dei propri Soci;

c) promozione e valorizzazione delle “Responsabilità sociali” e dello “Sviluppo sostenibile” connessi alla sicurezza, alla salute ed all’ambiente;

d) promozione ed organizzazione d’iniziative nei campi della sicurezza, della salute e dell’ambiente nei luoghi di lavoro e di vita, anche in collaborazione con il mondo universitario o con altre organizzazioni;

e) promozione d’altri campi d’attività specialistici tra cui anche il risk management, la sicurezza (safety e security) la salute e la difesa delle persone e delle proprietà;

f) collaborazione con le istituzioni internazionali, comunitarie, nazionali e locali per lo studio e l’emanazione di normative, linee guida, buone prassi e documenti di riferimento;

g) sviluppo di costanti rapporti con la pubblica opinione, con i mass media, e con gli organi decisionali internazionali, comunitari, nazionali e locali;

h) sviluppo e promozione dell’applicazione volontaria dei sistemi di gestione per la prevenzione, per la cultura, per la leadership e per i comportamenti inerenti alla sicurezza, alla salute e all’ambiente;

Per la realizzazione dei propri scopi l’Associazione AC.I.FORM. può aderire e/o collaborare con altre organizzazioni italiane, europee ed internazionali, private e pubbliche operanti nei settori della sicurezza, della salute e dell’ambiente.

Art. 4 – Soci

Sono ammesse all’Associazione AC.I.FORM. tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente Statuto ed il relativo Codice Etico.

Possono aderire all’Associazione, quali Soci, i professionisti operanti nei settori associativi e i componenti dei servizi di prevenzione e protezione rischi, in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi per le specifiche materie.

Inoltre, possono associarsi gli esperti della prevenzione dei rischi, gli specialisti e tutte le persone fisiche e giuridiche, private o pubbliche, che svolgono attività o sono interessate nei campi della sicurezza e della salute e della tutela dell’ambiente nei luoghi di lavoro e di vita.

Per gli incarichi affidati ai soci da parte del Comitato Esecutivo è previsto il rimborso delle spese o un corrispettivo economico secondo le deliberazioni degli organi sociali.

Tutti i soci dell’Associazione hanno parità di diritti e doveri e ogni socio, in regola col pagamento della quota associativa, ha diritto ad un voto se iscritto da almeno

6 mesi.

Art. 5 – Categorie di soci e aggregative di altre associazioni

L’Associazione può collaborare con altre istituzioni e/o associazioni, anche aggregandole, aventi scopi e fini analoghi purché compatibili con le finalità e lo statuto dell’Associazione AC.I.FORM. vengono di seguito indicate le categorie di Soci previste:

Soci Fondatori, sono coloro che come persone fisiche hanno sottoscritto l’Atto Costitutivo dell’Associazione, hanno diritto di voto;

Soci Effettivi, sono tutte quelle persone che condividono le finalità dell’Associazione, hanno diritto di voto;

Soci Aziende, associazioni, enti, pubblici e privati, studi associati e professionali sono assimilabili ai soci ordinari, senza diritto di voto in quanto già sono rappresentate da un socio (persona fisica iscritta);

Soci Sostenitori, sono coloro che partecipano solo occasionalmente, con versamento di una quota associativa annuale minima, stabilita di anno in anno dal Comitato Esecutivo, alle iniziative ed ai servizi offerti dall’Associazione, dietro eventuale versamento di contributo ai singoli eventi o manifestazioni. Tale categoria di associati, dato il carattere puramente occasionale del rapporto Associativo, non ha diritto ad alcun potere di elettorato sia passivo che attivo né verranno convocati alle assemblee sociali.

L’Associazione provvede a tenere un libro aggiornato dell’elenco di tutti i soci in regola con i pagamenti previsti.

Art. 6 – Rapporto Associativo

1. Il rapporto associativo nasce con l’accoglimento, da parte del Consiglio Direttivo, della domanda di adesione quale Socio e dura a tempo indeterminato. L’iscrizione del socio all’Associazione non può essere limitata nel tempo e tutti i soci hanno parità di diritti e di doveri. Non possono diventare soci coloro che hanno perso i diritti civili e politici e coloro che sono stati espulsi dall’Associazione.

2. L’iscrizione all’Associazione è annuale a valere sull’anno solare.

3. Nell’interesse dei Soci e per la valorizzazione della loro immagine professionale AC.I.FORM. su proposta del Comitato Esecutivo attiva strumenti di garanzia a tutela dell’utente, il Socio con la sottoscrizione della domanda di adesione accetta questo approccio al rapporto associativo, ed assicura la sua partecipazione al fine del miglior funzionamento del sistema e della sua corretta percezione da parte degli utilizzatori dei servizi erogati.

Il Socio riconosce che gli indirizzi e documenti associativi AC.I.FORM.” costituiscono elementi di riferimento per la consulenza ed assistenza alle Aziende in materia di SSL e Ambiente.

4. Il rapporto associativo può essere risolto dal Socio, mediante comunicazione scritta di recesso, che produce effetti al termine dell’anno in corso o dall’anno successivo, a seconda che detta comunicazione pervenga nei primi nove mesi o negli ultimi tre mesi dell’anno.

5. Il rapporto associativo può essere risolto dall’Associazione, in qualunque momento mediante deliberazione del Comitato Esecutivo e/o a seguito di deliberazione del Collegio dei Probiviri, per i motivi e secondo le modalità indicate nel Codice Etico approvato dal Consiglio Direttivo.

6. Il rapporto associativo può essere risolto dall’Associazione in caso di mancato pagamento della quota annuale nei termini previsti.

7. Qualora il socio che sia stato espulso voglia fare ricorso dovrà presentare richiesta scritta entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell’espulsione ed il ricorso verrà esaminato dal Comitato Esecutivo entro 30 giorni dalla data del ricorso stesso.

La perdita per qualsiasi caso della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione. Il decesso del socio non conferisce agli eredi nessun diritto nell’ambito associativo.

Art. 9 – Organi

Gli Organi dell’Associazione sono:

L’Assemblea

Il Presidente

Il Presidente Onorario

Il Consiglio Direttivo

Il Comitato Esecutivo

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Probiviri.

Art. 10 – Costituzione e compiti dell’Assemblea

L’Assemblea è costituita da tutti i soci, di cui all’Art. 4, in regola con il pagamento della quota associativa.

Compiti dell’Assemblea ordinaria:

a) eleggere il Consiglio Direttivo;

b) approvare il bilancio consuntivo ed il conto economico di previsione;

c) ratificare le quote associative annuali proposte dal Comitato Esecutivo e le modalità di pagamento;

d) esaminare e approvare la mozione assembleare collegata alla relazione annuale sull’attività svolta e sui programmi futuri.

Compiti dell’Assemblea straordinaria:

a) deliberare le modifiche allo Statuto;

b) deliberare sullo scioglimento dell’Associazione.

Art. 11 – Convocazioni e deliberazioni dell’Assemblea

1. Le Assemblee ordinarie e straordinarie devono essere convocate con avviso scritto inviato ai Soci anche con strumenti informatici e diffuso tramite il portale dell’Associazione almeno 15 giorni prima dell’adunanza, indicante gli argomenti all’ordine del giorno.

2. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e del conto economico di previsione, è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati la maggioranza dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.

3. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno i 2/3 dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.

4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.

5. Il Socio che è impossibilitato a partecipare all’Assemblea, può comunque delegare, per iscritto, un altro Socio e ciascun Socio può essere portatore al massimo di due deleghe o di un numero inferiore di deleghe, stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo, di Soci in regola col pagamento della quota associativa e che abbiano diritto di voto.

6. I lavori dell’Assemblea sono diretti da un Presidente e verbalizzati da un Segretario, ambedue nominati per voto palese all’inizio dell‘Assemblea.

I verbali dell’Assemblea, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, vengono conservati presso la sede sociale e resi disponibili per la consultazione da parte dei Soci in regola con il versamento delle quote associative.

Art. 12 Presidente – Presidente Onorario – Consiglio Direttivo “AC.I.FORM.”

1. Il Presidente ed il primo Consiglio Direttivo sono definiti in sede di costituzione dell’Associazione.

Alla scadenza del primo mandato verrà eletto il nuovo Consiglio Direttivo, composto da 11 membri eletti dall’Assemblea dei Soci, o da un numero diverso, su specifica indicazione del Consiglio Direttivo e di cui almeno i tre /quinti dei suoi componenti sia riservato ai soci fondatori che ne facciano richiesta, mentre i restanti componenti possono essere nominati tra tutti i soci effettivi che abbiano almeno un anno di iscrizione all’Associazione.

2. Il Presidente AC.I.FORM. dura in carica tre anni e gli spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Associazione nell’ambito degli scopi sociali.

3. Il Presidente può formalmente delegare parte dei propri poteri, occorrendo, al Vice Presidente e ad uno dei componenti del Consiglio Direttivo sulla base dell’organizzazione e dei compiti specifici individuati e assegnati dal Presidente.

4. Il Presidente, può a suo giudizio, revocare o modificare i compiti e l’assegnazione dei compiti delegati. La rappresentanza legale dell’Associazione spetta al Presidente che la esercita ai sensi di legge

5. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è composto da 11 membri scelti tra i Soci, i candidati al Consiglio Direttivo devono essere Soci in regola col pagamento della quota associativa ed i consiglieri sono sempre rieleggibili.

Possono essere inseriti nuovi membri nel Consiglio Direttivo su proposta del Presidente e approvazione all’unanimità di tutti i componenti del Consiglio stesso.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione per cooptazione, su proposta del Presidente e approvazione all’unanimità di tutti i membri del Consiglio Direttivo stesso.

Nel caso in cui un membro del Consiglio Direttivo si renda responsabile di un comportamento contrario alla missione dell’Associazione e su specifica proposta del Presidente si provvederà ad una eventuale espulsione dopo una riunione straordinaria del Consiglio Direttivo con una votazione a maggioranza.

Le eventuali dimissioni di un consigliere potranno essere accettate solamente dopo l’approvazione del Bilancio relativo all’anno precedente.

In tutte le votazioni a maggioranza, in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

Su proposta del Presidente potranno essere nominati nuovi membri nel Consiglio Direttivo con approvazione all’unanimità da parte del Consiglio stesso.

6. Il Consiglio Direttivo uscente delibera il regolamento elettorale indicante le modalità per le candidature, la data e la sede per le elezioni dirette delle cariche sociali e fissa anche il numero dei componenti del nuovo Consiglio Direttivo.

7. La prima riunione del Consiglio Direttivo entrante è convocata entro trenta giorni dalla votazione assembleare, dal Presidente uscente o su iniziativa della maggioranza dei Consiglieri eletti con il compito di nominare gli organi sociali.

8. Il Consiglio Direttivo ha i poteri per l’indirizzo, per il controllo delle attività dell’Associazione e in particolare per il controllo dell’amministrazione dell’Associazione al fine di realizzare gli scopi sociali e gli indirizzi strategici decisi dall’Assemblea anche attraverso la deliberazione di regolamenti atti a definire il funzionamento degli organi associativi, salvo il rispetto delle funzioni proprie dell’Assemblea e salvi i poteri previsti per l’Esecutivo.

9. Il Consiglio Direttivo si riunisce su proposta del Comitato Esecutivo e comunque almeno una volta all’anno.

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito quando sia presente la maggioranza dei membri e delibera a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente, i verbali delle riunioni, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, sono conservati presso la sede sociale.

Il Consigliere che è impossibilitato a partecipare alla riunione può comunque delegare, per iscritto, un altro Consigliere che comunque può essere portatore al massimo di due deleghe.

Il Presidente e il Vicepresidente non possono essere presenti per delega.

10. Il Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, potrà nominare un Presidente Onorario, anche esterno all’Associazione, per particolari meriti rispondenti agli scopi associativi.

Il Presidente Onorario ha il diritto di partecipare senza diritto di voto ai lavori dell’Assemblea e della Direzione.

Il Regolamento attuativo disciplinerà la durata della carica.

Art. 13 – Comitato Esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo viene definito in sede di costituzione dell’Associazione. Alla scadenza del primo mandato, il nuovo Comitato Esecutivo viene nominato, con votazione a maggioranza, dal Consiglio Direttivo.

I membri eletti nominano tra loro le seguenti cariche:

a) Presidente;

b) Vice Presidente;

In caso di accertata e momentanea indisponibilità del Presidente, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, il Vice Presidente assume la rappresentanza legale ed i poteri d’ordinaria amministrazione dell’Associazione,

c) un Segretario;

d) un Tesoriere.

2. Il Comitato Esecutivo, sulla base dei poteri statutari, provvede alla gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, tenendo presenti i piani programmatici e i regolamenti deliberati dal Consiglio Direttivo e secondo gli indirizzi strategici approvati dall’Assemblea.

In caso d’urgenza, il Comitato Esecutivo adotta le decisioni di competenza del medesimo Consiglio Direttivo, salvo ratifica dello stesso in occasione della sua prima riunione successiva.

Il Comitato Esecutivo per motivi rilevanti e urgenti, può chiedere ai componenti del Consiglio Direttivo, orientamenti e approvazioni inerenti alle decisioni associative da prendere e le approvazioni sono ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.

3. I verbali delle riunioni, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, sono conservati presso la sede sociale.

Art. 14 – Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio è composto da due membri effettivi e un supplente, scelti anche tra i non Soci, su proposta del Comitato Esecutivo, purché professionisti qualificati iscritti negli albi e dura in carica per lo stesso periodo del Comitato Esecutivo.

2. I membri del Collegio eleggono tra loro il Presidente, con libero procedimento.

3. Il Collegio controlla la regolare tenuta dei conti dell’Associazione, applicando le regole professionali stabilite dalla legge per l’attività di Revisore dei Conti. Qualora la situazione economica e finanziaria, sia di entità particolarmente limitata, tenuto conto anche delle società ed enti promossi o controllati da AC.I.FORM. si potrà provvedere alla nomina di un solo revisore contabile, iscritto al relativo albo ed esterno all’AC.I.FORM. con le medesime funzioni e responsabilità di cui ai precedenti capoversi.

Art. 15 – Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci, su proposta del Comitato Esecutivo, che non ricoprono cariche associative istituzionali, e rimane in carica per lo stesso periodo del Comitato Esecutivo.

I componenti effettivi nominano, tra loro, il Presidente, con libero procedimento.

2. Al Collegio dei Probiviri è demandata la decisione arbitrale delle controversie che possano insorgere tra i Soci e tra Soci e gli Organi dell’Associazione, per violazione dei doveri associativi e/o legati allo svolgimento dell’attività professionale, secondo le modalità previste dal Codice Etico.

3. Al Collegio dei Probiviri è demandato il compito di comminare le sanzioni disciplinari secondo l’articolo 6 dello Statuto e secondo le regole previste dal Codice Etico.

4. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono vincolanti ed inappellabili.

Art. 16 – Patrimonio sociale

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;

quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;

contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;

proventi anche di natura commerciale conseguiti dall’Associazione per il perseguimento ed il supporto dell’attività istituzionale.

Art. 17 – Esercizio sociale e bilancio

L’esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Comitato Esecutivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo che evidenzi la situazione economica, finanziaria e patrimoniale, che viene approvato dal Consiglio Direttivo per essere sottoposto all’approvazione dell’assemblea entro il 30 aprile dell’anno successivo.

Il bilancio approvato viene allegato al verbale dell’Assemblea.

E’ vietata la distribuzione agli associati, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 18 – Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’ Assemblea straordinaria, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio ad enti e organizzazioni aventi finalità analoghe a quelle dell’Associazione o ai fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge, dopo che siano saldati gli impegni dell’Associazione e gli oneri della liquidazione.

Art. 19 – Codice Civile

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.

error: Content is protected !!